Quanto può essere alto un frangivista? Balcone, condominio e recinzione: regole in Italia

Frangivista sul balcone in condominio: regola pratica non oltre il corrimano, art. 1122 e 1102 c.c.; per le recinzioni il regolamento edilizio del Comune.

Aggiornato il 6 min di lettura

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Quanto può essere alto un frangivista dipende da dove lo montate: in Italia non esiste un’altezza massima unica. Ecco cosa dice la normativa in breve: sul balcone, in affitto e in condominio, la regola pratica è non superare il corrimano; in condominio contano il regolamento condominiale e gli art. 1122 e 1102 del Codice civile; per le recinzioni il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici del Comune. Il RIBELLI frangivista in PVC (canniccio), spesso chiamato anche frangivento, è disponibile nelle altezze da 80 a 160 cm e si fissa con fascette sul lato interno della ringhiera, senza forare. Questo articolo indica dove verificare le regole: è un orientamento generale, non una consulenza legale e non la sostituisce.

1. Balcone e appartamento in affitto

Quanto può essere alto un frangivista sul balcone?

Per affitto e condominio la regola pratica è non superare il corrimano: scegliete un’altezza uguale o di poco inferiore a quella della ringhiera. Il RIBELLI frangivista in PVC è disponibile nelle altezze di 80, 90, 100, 120, 140 e 160 cm: misurate la ringhiera dal pavimento del balcone al bordo superiore e scegliete la stessa altezza o quella immediatamente inferiore. Tecnicamente, inoltre, il frangivista non dovrebbe sporgere più di 10 cm oltre la struttura su cui è fissato. Il calcolatore frangivista vi aiuta nella scelta.

Chi vive in affitto può montare un frangivista?

Di norma sì, se il frangivista non sporge oltre il corrimano, non danneggia l’immobile, si può rimuovere senza lasciare tracce e non altera in modo evidente l’aspetto dell’edificio. Un frangivista fissato con fascette sul lato interno della ringhiera soddisfa di solito questi requisiti. Il contratto di locazione e il regolamento condominiale possono però contenere regole sull’aspetto dei balconi: conviene verificarli e, in caso di dubbio, chiedere il consenso scritto del proprietario.

2. Condominio

Anche per i proprietari di un appartamento in condominio un frangivista discreto e removibile di norma non crea problemi; il quadro è dato dal regolamento condominiale e dagli art. 1122 e 1102 del Codice civile.

Serve il consenso dell’assemblea?

Per un frangivista discreto e removibile sul proprio balcone di norma no, ma verificate prima il regolamento condominiale: il consenso dell’assemblea può essere necessario se l’aspetto dell’edificio cambia in modo evidente. L’art. 1122 del Codice civile vieta al condomino, nella propria unità e nelle parti di uso individuale, le opere che danneggiano le parti comuni o pregiudicano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.

Bisogna avvisare l’amministratore (art. 1122 c.c.)?

Conviene farlo: l’art. 1122 c.c. prevede che delle opere nella propria unità e nelle parti di uso individuale sia data preventiva notizia all’amministratore. Una breve comunicazione prima del montaggio, con altezza, colore e modo di fissaggio del frangivista, permette all’amministratore di verificarlo rispetto al regolamento condominiale.

Il regolamento condominiale può imporre il colore?

Sì: regole su colore, materiale o aspetto dei balconi si trovano spesso nel regolamento condominiale e vanno rispettate. Leggetelo prima dell’acquisto; il RIBELLI frangivista in PVC è disponibile nei colori antracite, marrone e bambù, così potete scegliere la tinta più vicina a quella indicata.

Il vicino può opporsi al mio frangivista?

Un vicino può contestare il frangivista se ritiene che pregiudichi il decoro dell’edificio o l’uso delle parti comuni; una soluzione discreta e removibile riduce i motivi di contrasto. Se il frangivista viene fissato su parti comuni, come la facciata, vale l’art. 1102 c.c.: ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. In caso di contestazione il riferimento sono l’amministratore e il regolamento condominiale.

Si può fissare un frangivista al divisorio tra balconi confinanti?

Di norma sì, se il divisorio è una struttura stabile già esistente, per esempio una ringhiera o una grata: il frangivista si fissa solo a una struttura di questo tipo. Se il divisorio è una parte comune vale l’art. 1102 c.c., quindi verificate prima il regolamento condominiale; come fissarlo è descritto nella guida fissare e accorciare il frangivista in PVC.

3. Recinzione e confine del terreno

Per l’altezza di una recinzione contano soprattutto il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici del Comune; l’art. 841 c.c. riconosce il diritto di chiudere il fondo, ma non fissa un’altezza massima.

Posso recintare il mio giardino senza permessi?

Dipende dal Comune: a seconda della zona e del tipo di recinzione può essere richiesto un titolo o una comunicazione, quindi prima di realizzare una recinzione nuova conviene informarsi presso l’ufficio tecnico comunale.

  • Regolamento edilizio e strumenti urbanistici del Comune – possono stabilire altezza, materiali e colori delle recinzioni.
  • Zone vincolate – nelle zone soggette a vincolo paesaggistico possono valere regole aggiuntive.
  • Codice civile – l’art. 841 c.c. stabilisce che il proprietario può chiudere il fondo in qualunque tempo; la norma non indica un’altezza massima, che dipende dalle regole locali.

Quanto può essere alta la recinzione sul confine?

L’altezza della recinzione dipende soprattutto dal regolamento edilizio e dagli strumenti urbanistici del Comune; l’art. 841 c.c., che riconosce il diritto di chiudere il fondo, non indica un’altezza massima. Su una recinzione il RIBELLI frangivista in PVC (80–160 cm) si fissa con le fascette lungo il bordo superiore e inferiore, ogni 30–50 cm, e non dovrebbe sporgere più di 10 cm oltre la recinzione. Un frangivista più alto può essere ammesso dalle norme edilizie, ma creare contrasti con i vicini.

4. In pratica

  1. Misurate la ringhiera o la recinzione fino al bordo superiore e scegliete un’altezza uguale o di poco inferiore; il calcolatore frangivista aiuta nella scelta.
  2. Leggete contratto di locazione e regolamento condominiale; in condominio informate prima l’amministratore.
  3. Informate i vicini; per recinzioni e confini chiedete all’ufficio tecnico del Comune.
  4. Montate in modo reversibile, con fascette invece di forare: come fissarlo e accorciarlo lo spiega la guida fissare e accorciare il frangivista in PVC.
  5. Scegliete il modello: il RIBELLI frangivista in PVC esiste in due versioni, il frangivista in PVC antracite con tubicini cavi di circa 14 mm e il frangivista in PVC rinforzato antracite, con setto interno e tubicini di circa 19 mm, più rigidi.

Fonti

  • Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), art. 841 (chiusura del fondo) e art. 1102 (uso della cosa comune): normattiva.it; banca dati ufficiale della normativa italiana: normattiva.it
  • Codice civile, art. 1122 (opere su parti di proprietà o uso individuale, decoro architettonico): normattiva.it
  • Regolamento edilizio del Comune e strumenti urbanistici comunali: ufficio tecnico o sito del proprio Comune.

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Domande frequenti

Quanto può essere alto un frangivista sul balcone?

In affitto e in condominio la regola pratica è non superare il corrimano della ringhiera. Misurate la ringhiera dal pavimento del balcone al bordo superiore e scegliete un’altezza uguale o immediatamente inferiore: il RIBELLI frangivista in PVC è disponibile nelle altezze di 80, 90, 100, 120, 140 e 160 cm. Tecnicamente il frangivista non dovrebbe comunque sporgere più di 10 cm oltre la struttura su cui è fissato; il calcolatore frangivista aiuta nella scelta.

Chi vive in affitto può montare un frangivista?

Di norma sì, se il frangivista non sporge oltre il corrimano, non danneggia l’immobile, si rimuove senza lasciare tracce e non altera in modo evidente l’aspetto dell’edificio. Un frangivista fissato con fascette sul lato interno della ringhiera, senza forare, soddisfa di solito questi requisiti. Verificate il contratto di locazione e il regolamento condominiale e, in caso di dubbio, chiedete il consenso scritto del proprietario.

In condominio serve il consenso dell’assemblea per un frangivista sul balcone?

Per un frangivista discreto e removibile sul lato interno della ringhiera di norma no, ma verificate prima il regolamento condominiale. Il consenso dell’assemblea può essere necessario se l’aspetto dell’edificio cambia in modo evidente o se il frangivista viene fissato su parti comuni, come la facciata. L’art. 1122 c.c. vieta le opere che pregiudicano il decoro architettonico dell’edificio.

Bisogna avvisare l’amministratore (art. 1122 c.c.)?

Conviene farlo. L’art. 1122 c.c. prevede che delle opere nella propria unità e nelle parti di uso individuale sia data preventiva notizia all’amministratore. Una breve comunicazione prima del montaggio, con altezza, colore e modo di fissaggio del frangivista (fascette sul lato interno della ringhiera, senza forare), permette all’amministratore di verificarlo rispetto al regolamento condominiale.

Il regolamento condominiale può imporre il colore?

Sì: regole su colore, materiale o aspetto dei balconi si trovano spesso nel regolamento condominiale e vanno rispettate. Leggetelo prima dell’acquisto e, se indica una tinta, scegliete il colore più vicino: il RIBELLI frangivista in PVC è disponibile in antracite, marrone e bambù. In caso di dubbio chiedete all’amministratore prima del montaggio.

Il vicino può opporsi al mio frangivista?

Un vicino può contestare il frangivista se ritiene che pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio (art. 1122 c.c.) o, sulle parti comuni, che ne alteri la destinazione o impedisca agli altri di usarle (art. 1102 c.c.). Un frangivista discreto e removibile, non più alto del corrimano, riduce i motivi di contrasto. In caso di contestazione il riferimento sono l’amministratore e il regolamento condominiale.

Quanto può essere alta una recinzione con frangivista sul confine?

Lo stabiliscono soprattutto il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici del Comune, che possono fissare altezza, materiali e colori delle recinzioni e, secondo zona e tipo, richiedere un titolo o una comunicazione; nelle zone con vincolo paesaggistico possono valere regole aggiuntive. L’art. 841 c.c. riconosce il diritto di chiudere il fondo, ma non fissa un’altezza massima. Prima di una recinzione nuova informatevi presso l’ufficio tecnico comunale.

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